Il bonus è riservato ai soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato ed inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto). In poche parole il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto.
Lo sconto concesso ai giovani under 36 che acquistano una prima casa consente l’abbattimento quasi totale delle imposte relative alla compravendita dell’immobile, precisamente:
- imposta di registro;
- imposta ipotecaria;
- imposta catastale.
- Inoltre la norma permette di azzerare altre imposte, come l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali: un risparmio ulteriore di 320 euro.
Stessa sorte per chi acquista da impresa edile, nel caso di compravendite di un immobile di nuova costruzione: zero imposta di registro, ipotecaria e catastale. Rimangono, però, da versare i 320 euro dell’imposta di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali.
Per quanto riguarda invece l’Iva, da corrispondere normalmente al 4% quando si tratta di prima casa, potrà essere recuperata in quanto si matura un credito d’imposta di pari valore:
- con il pagamento di imposte di registro, catastali, successioni e donazioni su atti e denunce presenti dopo l’acquisizione del credito;
- con il pagamento dell’Irpef;
- per compenso di somme dovute a titolo di ritenuta d’acconto, contributi previdenziali o assistenziali e premi assicurativi ricevuti per infortuni sul lavoro.
Riguardo ai mutui, l’agevolazione abbatte l’imposta sostitutiva/di bollo, di norma dello 0,25%, oltre alle imposte di registro, ipotecaria e di bollo.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello numero 653 del 4 ottobre scorso stabilisce che anche chi si aggiudica una casa all’asta e possiede i requisiti necessari, può beneficiare delle agevolazioni under 36, sia al momento del pagamento delle imposte sulla registrazione del trasferimento, sia alla stipula del mutuo.
Tuttavia non è applicabile l’agevolazione per le somme dovute a titolo di imposta fissa di 200 euro, del 3% sugli acconti e dello 0,50% sulla caparra confirmatoria in sede di registrazione del contratto preliminare, spese per le quali il contribuente può richiedere il rimborso entro 3 anni dal rogito.
Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); A/6 (abitazione di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Sono le escluse le abitazioni di lusso. Il riferimento è alle abitazioni che rientrano nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
L’agevolazione si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione.
Infine, ma non meno importante, sono agevolabili gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.